Da tempo, si nota, da parte di alcuni membri della Comunità di Grumo A., l’abitudine a commentare su Facebook episodi e situazioni relativi all’Istituto comprensivo “Devitofrancesco”, menzionando in maniera esplicita anche il Ds, i docenti e gli organi collegiali che operano nella massima legalità e trasparenza, cercando, nonostante la carenza di risorse economiche e strutturali, di gestire al meglio ogni INCOLPEVOLE emergenza.
La richiesta di chiarimenti su situazioni e comportamenti è possibile seguendo i canali istituzionali: tramite colloqui con i collaboratori del DS, con i responsabili di plesso, con il DS o attraverso richieste scritte inviate a mezzo mail sulla posta istituzionale della scuola o depositate direttamente in segreteria.
Facebook non costituisce il mezzo attraverso cui la scuola possa offrire le proprie argomentazioni e le adeguate risposte.
Si sottolinea altresì che esprimersi con contenuti denigratori nei confronti dell’intera istituzione scolastica, ledendone il buon nome o deridere, offendere, insultare i docenti, il personale ed il Dirigente scolastico non sono comportamenti dovuti al malcostume, ma veri e propri reati (reato di diffamazione art. 595 del Codice penale) .
Il reato di diffamazione, su Facebook o meno, tutela la reputazione, l’onore o il decoro della persona da offese di carattere illecito. La diffamazione, nello specifico, si configura in presenza di espressioni lesive della rispettabilità morale, umana o professionale del soggetto offeso.
Nello specifico, per i commenti pubblicati sui social-network non c’è dubbio sul fatto che si verifichi anche un’aggravante: la diffusione del messaggio lesivo mediante mezzi che possono raggiungere una quantità di persone potenzialmente rilevante.
Si evidenzia, inoltre, che si può incorrere anche nel reato di oltraggio a pubblico ufficiale (Art. 341 bis del Codice penale). L’art. 357 del Codice Penale dispone che “agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali, coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa“.
Il Dirigente scolastico e gli insegnanti delle scuole pubbliche sono, quindi, pubblici ufficiali, così come ha ribadito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15367/2014.
Si invitano, pertanto, tutti coloro i quali abbiano bisogno di delucidazioni circa le questioni scolastiche ad usare i canali ed i mezzi su indicati.
Si afferma, inoltre, in modo chiaro ed inequivocabile che da ora innanzi ogni esplicito riferimento offensivo all’I.C (compresi gli Organi collegiali), al suo Dirigente scolastico, ai suoi docenti, tramite Facebook, sarà perseguito come previsto dalle norme di legge.

Grumo A., 20/09/2019

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Amelia Capozzi